Il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica abbraccia attività che non siano di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o del eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Sono ammesse tutte le Imprese (Grandi, Medie e Piccole).
Devo essere residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, purché effettuino investimenti in una delle attività ammissibili.
Il Credito d’Imposta è riconosciuto per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il beneficio riconosciuto è pari al:
Il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica abbraccia le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Le spese ammissibili per attività di innovazione tecnologica aventi obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 sono le medesime voci di spesa.
a) Personale subordinato e non subordinato direttamente impiegato nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. È prevista una maggiorazione in caso di giovani ricercatori al primo impiego assunti con contratto a tempo indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività di innovazione tecnologica in laboratori o strutture di ricerca localizzati in Italia;
b) Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese per beni materiali e software utilizzati nelle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla lettera a);
c) Contratti per il diretto svolgimento delle attività di innovazione tecnologica, stipulati con soggetti (anche appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente) residenti o localizzati in altri stati membri dell’UE o aderenti al SEE;
d) Servizi di consulenza stipulati con soggetti residenti in Italia o localizzati in altri stati membri dell’UE o aderenti al SEE, nel limite massimo del 20% delle spese indicate alla lettera a);
e) Materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo del 30% delle spese indicate alla lettera a) o c).
Il Credito d’Imposta deve essere utilizzato solamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
È previsto che l’impresa che si avvale del Credito d’Imposta effettui una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
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