Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Sono ammesse tutte le Imprese (Grandi, Medie e Piccole).
Devo essere residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, purché effettuino investimenti in una delle attività ammissibili.
Il Credito d’Imposta è riconosciuto per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il beneficio riconosciuto è pari al: 6% per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo annuale di euro 1.500.000,00.
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
a) Personale subordinato e non subordinato direttamente impiegato nelle strutture produttive dell’impresa per lo svolgimento di attività di design e ideazione estetica. È prevista una maggiorazione in caso di giovani laureati in ambiti di design al primo impiego assunti con contratto a tempo indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività di design e ideazione estetica in laboratori o strutture di ricerca localizzati in Italia;
b) Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese per beni materiali utilizzati nelle attività ammissibili, nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla lettera a);
c) Contratti per il diretto svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese (anche appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente) residenti o localizzati in altri stati membri dell’UE o aderenti al SEE;
d) Servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili con soggetti (anche appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente) residenti o localizzati in altri stati membri dell’UE o aderenti al SEE, nel limite massimo del 20% delle spese indicate alla lettera a) o c);
e) Materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo del 30% delle spese indicate alla lettera a) o c).
Il Credito d’Imposta deve essere utilizzato solamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
È previsto che l’impresa che si avvale del Credito d’Imposta effettui una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
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