Fondo Nuove Competenze

Fondo Nuove Competenze

Il FNC è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), nato per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid 19.
Permette alle imprese di organizzare formazione per i propri lavoratori per adeguare le loro competenze, destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione.
Parte del costo del personale in formazione viene rimborsato all’impresa dal Fondo.

La gestione è a cura di ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro

Obiettivo

Agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali.

Chi ne potrà beneficiare?

 

  • Tutti i datori di lavoro privati (incluse le società a partecipazione pubblica) che hanno sottoscritto a partire dal 3 novembre 2022 – o che sottoscriveranno entro il 31 dicembre 2022 – accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori o, in alternativa, accordi individuali RSU.Tali datori di lavoro:
    • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
    • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
    • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici

Misura del Contributo

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;

 

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);

 

c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

Spese ed interventi ammissibili

POSSONO PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE:

  • dipendenti a tempo determinato
  • indeterminato
  • apprendisti (non per la formazione obbligatoria)
  • lavoratori interinali
  • lavoratori con qualsiasi inquadramento (operai, impiegati, quadri, dirigenti)

I lavoratori non devono essere in cassa integrazione al momento dell’erogazione della formazione (per tutta la durata del lor percorso formativo)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:

  • Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale;
  • Non prevista la formazione interna;
  • L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa;
  • Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale

MODALITA’ DI ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE:

  • I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa;
  • Gli esiti dei percorsi formativi sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato

I progetti formativi dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.

Procedura e termini di presentazione          

Sarà possibile presentare le istanze a partire dal 13/12/2022 fino al 28/02/2023 e saranno valutate con criterio cronologico di presentazione.

 

Le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro 150 giorni dalla data di approvazione.



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