NUOVO PATENT BOX

Obiettivo

Il “Nuovo Patent Box- Credito R&S Potenziato” è un regime di tassazione agevolata che premia i titolari di opere dell’ingegno, nello specifico:

• BREVETTI (concessi a livello nazionale, europeo, internazionale)

• SOFTWARE (protetto da copyright)

• DESIGN (concesso a livello nazionale, europeo, internazionale)

Chi ne potrà beneficiare?

Tutti i titolari di reddito d’impresa. Tali modificazioni non riguardano sistematicamente i soggetti che hanno già opzionato il precedente regime Patent Box, i soggetti che hanno sottoscritto un Accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate o che hanno già presentato istanza di Rinnovo, ovvero abbiano un Istanza in corso pur con Accordo non ancora sottoscritto. Tali soggetti potranno comunque scegliere di aderire al nuovo regime dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità espresse in apposito Provvedimento).

 

Chi ne potrà beneficiare?

L’agevolazione è riconosciuta in merito ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti asset immateriali, purché siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Al fine delle imposte sui redditi, tali costi vengono maggiorati del 110%. Per tali costi, sarà necessario avere un dettaglio dei costi riferiti ai diversi asset eleggibili, configurando i caratteri di congruità ed inerenza.

 

Misura e calcolo  del contributo

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di contributi, che avranno un importo unitario massimo di €15.000,00 e minimo di € 5.000,00.L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. I contributi saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Durata del progetto

Il regime di tassazione agevolata è opzionabile per cinque esercizi fiscali. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. È irrevocabile per i cinque periodi d’imposta opzionati e rinnovabile successivamente.
Non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 e dall’art. 4 del DL 34 del 2019. I soggetti che hanno esercitato le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 possono scegliere in alternativa al regime opzionato di aderire al nuovo Patent Box, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Viene introdotto anche un meccanismo di recapture di otto anni, che consente alle imprese di recuperare la maggiorazione del 110% sulle spese di ricerca e sviluppo sostenute dall’ottavo periodo d’imposta precedente a quello nel quale il bene immateriale è coperto da un titolo di privativa industriale.

 

Definizione di  beni immateriali- i brevetti 

Con il brevetto per invenzione e per modello di utilità si tutelano gli aspetti tecnici incorporati in un prodotto o nel suo processo di produzione. Si può tutelare ad esempio sia un farmaco che il modo di produrlo che il modo di usarlo.
Il brevetto tutela l’invenzione intesa come soluzione nuova ed originale di un determinato problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
Il modello di utilità costituisce uno strumento di tutela di un’innovazione che, in un prodotto, assicura allo stesso un’efficacia maggiore o un miglioramento nella comodità di applicazione o di utilizzo. Il livello di attività inventiva e la durata della tutela sono minori rispetto al brevetto per invenzione
Tramite il brevetto si costituiscono diritti “esclusivi” e quindi in pratica di monopolio per un certo numero di anni su: tecnologie, prodotti, metodi e processi di produzione oltre che in certi casi sul prodotto stesso incorporante l’invenzione.
Attraverso la procedura di deposito di un brevetto, la ricerca e le conoscenze si cristallizzano all’interno di un bene immateriale. La portata del diritto di esclusiva è relativa al contenuto delle rivendicazioni brevettuali e all’area geografica per la quale è stata concessa la tutela brevettuale.

Definizione di  beni immateriali- i software 

In termini generali, il software (o programma) è una sequenza informatica di istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico; tali istruzioni formano il codice sorgente, trasformato mediante un compilatore in codice oggetto, in altri termini, esso è rappresentato dalle informazioni (dati) e dalle regole (programmi) atti a gestire detti dati. Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o più programmi, oppure da uno o più dati, oppure da una combinazione dei due. Il codice sorgente di un software proprietario solitamente non viene diffuso e viene ritenuto un segreto commerciale.
In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale ma sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un “metodo”, o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”, si parla, infatti, di “invenzioni implementate tramite computer” (“computer implemented inventions”), e non di brevetti di software.
La tutela giuridica del programma è comunque subordinata alle condizioni dell’originalità e della creatività, dovendo consistere in un’autonoma elaborazione dell’autore e non derivare da una riproduzione altrui o di minime variazioni di software già esistenti.

Definizione di  beni immateriali- il design 

Con l’espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) si indica l’aspetto esteriore di un determinato prodotto.
Ai sensi dell’art. 31 Codice della proprietà industriale può costituire oggetto di registrazione come disegno o modello l’aspetto dell’intero “prodotto” o di una sua parte, quale risulta, in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.
L’espressione disegno o modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali: ne discende che, sebbene il prodotto non sia disgiunto da questi ultimi, la tutela come disegno o modello riguarda esclusivamente il carattere estetico di un oggetto e non i suoi caratteri tecnici e/o funzionali.
La portata del diritto è relativa all’area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del disegno/modello (nazionale, unione europea o internazionale).



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