Nuovo Patent Box: super deduzione per i costi Ricerca & Sviluppo

Obiettivo

Il “Patent Box- Credito R&S Potenziato” è un regime opzionale di tassazione agevolata che premia i titolari di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, modelli e disegni nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili purché effettivamente utilizzati in Italia.
Marchi d’Impresa (registrati a livello nazionale, europeo, internazionale);
Brevetti (concessi a livello nazionale, europeo, internazionale);
Software (protetto da copyright);
Disegni e Modelli (concessi a livello nazionale, europeo, internazionale);
Know-How (processi giuridicamente tutelabili).

Beneficiario

Tutti i titolari di reddito d’impresa. Tali modificazioni non riguardano sistematicamente i soggetti che hanno già opzionato il precedente regime Patent Box, i soggetti che hanno sottoscritto un Accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate o che hanno già presentato istanza di Rinnovo, ovvero abbiano un Istanza in corso pur con Accordo non ancora sottoscritto. Tali soggetti potranno comunque scegliere di aderire al nuovo regime dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità espresse in apposito Provvedimento).

Durata

Il regime opzionale di tassazione agevolata opera per cinque esercizi fiscali. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. Ha validità pari a cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile per altri cinque periodi d’imposta.

Misura del contributo

L’agevolazione è riconosciuta in merito ai costi di Ricerca & Sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti asset immateriali, purché siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire per l’intera durata della stessa e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160..

Marchi

Il marchio è il segno distintivo utilizzato dall’impresa allo scopo di identificare, distinguere e differenziare i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. In altre parole, il marchio è quel segno di riconoscimento dei prodotti e/o servizi di un’impresa che permette al consumatore di distinguere un certo prodotto o servizio da tutti gli altri presenti sul mercato, influenzandone le decisioni di acquisto e creando un legame di fidelizzazione tra consumatore ed impresa, rappresentando l’impronta commerciale lasciata dall’azienda stessa ed essendo espressione della personalità dell’imprenditore.
Esso attribuisce al titolare il diritto di farne uso esclusivo, potendone vietare l’utilizzo non autorizzato ai terzi (fabbricazione, commercializzazione, importazione o esportazione ecc.) per prodotti e/o servizi uguali o affini, quando ciò possa determinare un rischio di confusione o di associazione nei consumatori.
La portata del diritto è relativa all’area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del marchio nazionale.

Costi ammissibili

  • Costi di ideazione (progettazione del marchio);
  • Costi relativi a ricerche di anteriorità preventive;
  • Costi di registrazione;
  • Costi di pubblicità (on-line e off-line);
  • Fiere (una quota, ritenendo una parte imputabile al prodotto);
  • Spese per organizzazione/partecipazione eventi (una quota);
  • Ricerche di mercato (una quota);
  • Nel caso di marchi della fashion: costo styling (una quota);
  • Realizzazione dei campionari (una quota).

Costi ammissibili

  • Costi di ricerca preventiva: ricerche di anteriorità
  • Costi di formalizzazione: costi relativi al trasferimento delle informazioni dal ricercatore/progettista al consulente brevettuale;
  • Costi procedurali di brevettazione: redazione domanda di brevetto, deposito, pagamento tasse, procedure per l’ottenimento della privativa (rilievi, modifiche della domanda etc…);
  • Costi per l’estensione del brevetto;
  • Costi di ricerca e sviluppo (comprensivi del costo del personale e amministratori);
  • Costi di mantenimento in vita;

Brevetti

Con il brevetto per invenzione e per modello di utilità si tutelano gli aspetti tecnici incorporati in un prodotto o nel suo processo di produzione. Si può tutelare ad esempio sia un farmaco che il modo di produrlo che il modo di usarlo.
Il brevetto tutela l’invenzione intesa come soluzione nuova ed originale di un determinato problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
Il modello di utilità costituisce uno strumento di tutela di un’innovazione che, in un prodotto, assicura allo stesso un’efficacia maggiore o un miglioramento nella comodità di applicazione o di utilizzo. Il livello di attività inventiva e la durata della tutela sono minori rispetto al brevetto per invenzione.
Tramite il brevetto si costituiscono diritti “esclusivi” e quindi in pratica di monopolio per un certo numero di anni su: tecnologie, prodotti, metodi e processi di produzione oltre che in certi casi sul prodotto stesso incorporante l’invenzione.
Attraverso la procedura di deposito di un brevetto, la ricerca e le conoscenze si cristallizzano all’interno di un bene immateriale. La portata del diritto di esclusiva è relativa al contenuto delle rivendicazioni

Software

In termini generali, il software (o programma) è una sequenza informatica di istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico; tali istruzioni formano il codice sorgente, trasformato mediante un compilatore in codice oggetto, in altri termini, esso è rappresentato dalle informazioni (dati) e dalle regole (programmi) atti a gestire detti dati. Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o più programmi, oppure da uno o più dati, oppure da una combinazione dei due. Il codice sorgente di un software proprietario solitamente non viene diffuso e viene ritenuto un segreto commerciale.
In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale ma sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un “metodo”, o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”, si parla, infatti, di “invenzioni implementate tramite computer” (“computer implemented inventions”), e non di brevetti di software.
La tutela giuridica del programma è comunque subordinata alle condizioni dell’originalità e della creatività, dovendo consistere in un’autonoma elaborazione dell’autore e non derivare da una riproduzione altrui o di minime variazioni di software già esistenti.

Costi ammissibili

  • Costi di registrazione comprensivi dei costi del consulente;
  • Costi per l’’attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software
  • Costi di sviluppo (comprensivi di costi del personale e degli amministratori);
  • Costi pubblicitari e di marketing.

Design

Con l’espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) si indica l’aspetto esteriore di un determinato prodotto. Ai sensi dell’art. 31 Codice della proprietà industriale può costituire oggetto di registrazione come disegno o modello l’aspetto dell’intero “prodotto” o di una sua parte, quale risulta, in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto
stesso ovvero del suo ornamento.
L’espressione disegno o modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali: ne discende che, sebbene il prodotto non sia disgiunto da questi ultimi, la tutela come disegno o modello riguarda esclusivamente il carattere estetico di un oggetto e non i suoi caratteri tecnici e/o funzionali.
La portata del diritto è relativa all’area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del disegno/modello (nazionale, unione europea o internazionale).

Costi ammissibili

  • Costi di ricerca preventiva
  • Costi di registrazione del Design;
  • Costi di ricerca e sviluppo (comprensivi del costo del personale e amministratori);

Costi ammissibili

  • Costi di ricerca e sviluppo (comprensivi del costo del personale e amministratori);
  • Costi relativi alle consulenze per le attività di natura organizzativa e informatica per il mantenimento della segretezza

Know-How

Per know-how aziendale si intende un insieme ampio e variegato di conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere determinate attività, all’interno di settori industriali e commerciali. Giuridicamente dal 2008 a seguito del recepimento della direttiva Ue 2016/943 si dovrebbe parlare di “segreti commerciali”.
I requisiti necessari affinché il Know-how sia giuridicamente tutelabile sono previsti dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
Sono giuridicamente tutelate le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • Siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti;
  • Abbiano valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato; Siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.



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