Bonus sanificazione da giugno ad agosto

Il decreto Sostegni-bis, approvato dal Consiglio dei ministri del 20 maggio, ripropone il Credito d’Imposta per la sanificazione e l’acquisto di

 dispositivi di protezione (Dpi) che è stato uno dei crediti d’imposta più richiesti nel corso del 2020 anche se le limitate risorse a disposizioni e il meccanismo di prenotazione lo hanno reso spesso di importo modesto.

La finalità è la stessa del precedente tax credit sanificazione ovvero quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il nuovo Credito d’Imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

I potenziali beneficiari

Il credito d’imposta compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e  alle strutture ricettive extra-alberghiere, questi ultimi sono i privati proprietari di un immobile, agevolati anche nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze o i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale e le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

Il credito d’imposta può arrivare ad un massimo di € 60 mila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per l’anno 2021.

Il limite massimo di € 60 mila per beneficiario è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a € 200mila. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di € 60 mila.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per:

a) La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) La somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate sia dai soggetti impresa sia dai privati che locano le strutture ricettive extralberghiere;

c) L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,

che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Risorse

I potenziali fruitori dovranno però attendere un provvedimento delle Entrate che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di

 

 fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2021.

Non è possibile fornire delle previsioni certe dell’ammontare del tax credit, si evidenzia solamente che l’attuale versione prevede la riduzione della percentuale spettante dal 60 al 30% ma al contempo viene circoscritto anche il periodo di vigenza del tax credit, limitato ai tre mesi estivi.

Modalità

Il nuovo credito d’imposta sanificazione andrà indicato in compensazione con il modello F24.



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