
20 Nov 2020 Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (Art. 110 Decreto-Legge n. 104/2020 “Decreto Agosto”)
Obiettivi
La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza, l’obiettivo è aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso questo strumento.
Beneficiari
Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1 lettere a) e b) del Tuir) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.
Interventi ammissibili
Si possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software), concessioni, licenze, avviamento, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene.
Misura del contributo
La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019) può essere effettuata anche sui singoli beni e sconta una imposta del 3%.
Come operare
La normativa prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.
La norma, come primo passaggio, prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito (senza imposte da versare).
Il “DL Agosto” prevede anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.
Modalità e termini
Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:
- La prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
- Le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.
L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.
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