Decreto Dignità (D.L. 87/2018) su Iper e R&S: Commenti

Il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (di seguito, il “Decreto Dignità”) introduce alcune disposizioni che hanno un impatto sulle discipline dell’Iperammortamento (Articolo 7) e del Credito d’Imposta per attività di ricerca e sviluppo (Articolo 8).

Entrato in vigore il 14 luglio 2018 (G.U. Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2018), il Decreto Dignità è stato successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 09 agosto 2018. A tutt’oggi, si auspicano ulteriori chiarimenti interpretativi sui dettagli di una disciplina che riguarda temi di estrema importanza per le imprese.

Value Target ha redatto un documento di approfondimento sul tema (a cura del Dott. Francesco Raimondi), che offre spunti di riflessione e sottolinea alcuni aspetti di incerta interpretazione delle novità introdotte dal Decreto Dignità sulle agevolazioni finanziarie dell’Iperammortamento e del Credito d’Imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Articolo 7. Iperammortamento: Recapture in caso di cessione o delocalizzazione dei beni
CONTENUTI. Introducendo il requisito della territorialità dell’investimento, l’Articolo 7 del Decreto Dignità dispone un meccanismo di recupero dell’agevolazione concessa, in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero del bene agevolato durante il periodo di fruizione della maggiorazione. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, del periodo d’imposta in cui avviene la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La disposizione non è retroattiva: si applica agli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità (14 luglio 2018).

Tale disposizione non si applica agli interventi sostitutivi con beni dotati di caratteristiche tecniche e interconnessione previste per legge nonché nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e quindi possano essere oggetto di utilizzo temporaneo anche all’estero.

COMMENTI. Sul “momento di effettuazione” degli investimenti, il legislatore non precisa se rilevi:
– Quanto indicato dalla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 in termini di “momento di effettuazione dell’investimento”, ipotesi più accreditata, secondo il parere di chi scrive.
– L’aver effettuato, entro il 14 luglio 2018, il versamento almeno di un acconto per l’acquisto del bene.
– L’effettuazione, entro il 14 luglio 2018, dell’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sui casi di disapplicazione del recupero, il legislatore non fornisce una precisazione in merito a:
– Individuazione dei beni che per loro natura si prestano ad un utilizzo temporaneo anche fuori dal territorio dello Stato e quindi siano potenzialmente impiegabili in più siti.
– Intervallo temporale massimo entro cui il trasferimento può definirsi “temporaneo” (tale aggettivo infatti può assumere connotazioni differenti a seconda dell’attività svolta).
È presumibile che l’intento sia quello di far riferimento alle società che svolgono ordinariamente attività mediante cantieri o altre strutture temporanee situate anche all’estero, costrette pertanto a trasferire i beni da un cantiere all’altro.

Articolo 8. Ricerca e Sviluppo: Applicazione del Credito d’Imposta ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
CONTENUTI. Agli effetti dell’Articolo 3 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e s.m.i., l’Articolo 8 del Decreto Dignità esclude dal calcolo del Credito d’Imposta per le attività di ricerca e sviluppo i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d) del predetto Articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La disposizione si applica a decorrere dal 01 gennaio 2018 e vale anche per il calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti infragruppo intervenuti prima del 2018, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

I costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

COMMENTI. Prima della modifica normativa, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, erano ammessi, fatto salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, secondo i canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi concordati.

Considerando le molteplici “evoluzioni” normative, potrebbero presentarsi casi con tre differenti modalità di calcolo della media, seppur riferita al medesimo triennio 2012-2014, con conseguenti complicazioni sia sulla determinazione del beneficio da parte dei contribuenti sia sulla verifica della spettanza da parte degli organi di controllo.

Analizzando letteralmente il comma 3, risulterebbe infine utile un chiarimento interpretativo sul vincolo all’utilizzo esclusivo dei suddetti beni e sul fatto che, non indicando una limitazione al gruppo societario, la disposizione riguardi o meno anche casi in cui la relativa operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti.



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