Scaffalature nei Magazzini Autoportanti (Risoluzione AdE 62/E/2018)

A quasi due anni dalla pubblicazione del primo testo di legge, che non contiene alcuna eccezione riferita ai magazzini agevolabili quali beni dell’Allegato A, le considerazioni esposte nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E del 09 agosto 2018 (di seguito, la “Risoluzione 62/E/2018”) pongono seri interrogativi soprattutto ad imprese che hanno già effettuato o sono in procinto di effettuare rilevanti investimenti in magazzini autoportanti.

È auspicabile che il tema affrontato di seguito sia ripreso dall’Agenzia delle Entrate, eventualmente di concerto con il MISE, al fine di chiarire le caratteristiche puntuali che concorrono ad includere o meno nell’agevolazione i diversi elementi di un magazzino autoportante.

La Risoluzione n. 62/E del 09 agosto 2018
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 62/E/2018 ha chiarito che, nel contesto dei magazzini autoportanti:

– Sono agevolabili, con la maggiorazione del Superammortamento e Iperammortamento, solo le componenti impiantistiche ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale;

– Non sono agevolabili invece le strutture costituenti le scaffalature, poiché annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni, categoria quest’ultima esclusa dagli investimenti agevolabili.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la peculiare scaffalatura asservita da impianti automatici di movimentazione costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.

Sulla base di questa logica, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti, unitamente alle opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, rappresentano elementi propri del fabbricato e sono annoverabili tra le “costruzioni” che assumono rilievo ai fini catastali con l’attribuzione di una rendita: essendo annoverabili tra le costruzioni, tali scaffalature risultano di conseguenza escluse dall’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate specifica che sono da ritenersi invece agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser…), esclusi dalla stima catastale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che eventuali impianti ausiliari, quali ad esempio sistemi antincendio, impianti elettrici, idrico-sanitari, di aerazione e di climatizzazione, sono elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni e influiscono sulla quantificazione della rendita catastale, entro i limiti dettati dalla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato.

L’Agenzia delle Entrate infine ritiene che per i magazzini “tradizionali”, le scaffalature eventualmente inserite nel fabbricato (eg., capannone industriale) non risultino invece elementi costitutivi del fabbricato stesso e pertanto rispondono alla nozione di “attrezzature” (escluse dalla rendita catastale).

Il tema delle scaffalature
La Risoluzione 62/E/2018 mostra una certa omogeneità rispetto alle interpretazioni che la precedono temporalmente, con cui chi scrive è da sempre stato allineato, nel ritenere non agevolabili le opere edili che tipicamente accompagnano un impianto di immagazzinamento automatico.

IMMOBILIZZAZIONE AL SUOLO. L’Agenzia delle Entrate, facendo rientrare le scaffalature all’interno della categoria “costruzioni”, attribuisce loro la caratteristica dell’immobilizzazione al suolo, pur essendoci casi in cui le scaffalature siano elementi “smontabili” e trasportabili senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connesse.

INSCINDIBILITÀ DELLA STRUTTURA AUTOPORTANTE E DEL SISTEMA AUTOMATICO DI MOVIMENTAZIONE AI FINI DELLO SPECIFICO PROCESSO PRODUTTIVO. L’Agenzia delle Entrate, annoverandola tra le “costruzioni”, qualifica la scaffalatura come elemento inseparabile dal fabbricato anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno, quindi un elemento progettato per uso ordinario e non specificamente produttivo, da includere dunque nella stima della rendita catastale.

Si possono altresì presentare casi in cui essa sia concepita per ottimizzare le potenzialità dei sistemi di automazione (scaffalature e ripiani mobili automatici) e le funzionalità delle macchine presenti nel processo produttivo, contribuendo allo stesso risultato (gestione delle missioni in/out, pre-selezionamento di idoneità in/out, controllo delle scorte e dei punti di riordino…).

In tali casi, il sistema scaffalatura non costituisce una semplice caratteristica fisica dell’edificio con utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo, ma un elemento disegnato, dimensionato ed installato ad hoc per il processo produttivo, al pari delle “componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo”.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE DELLE SCAFFALATURE. Nessuna eccezione è menzionata nella disciplina agevolativa fino ad oggi in vigore e relativa all’eventuale agevolabilità dei magazzini autoportanti (parte del primo gruppo dell’Allegato A): il rischio è quello di assistere alla classificazione di alcune tipologie di scaffalature come “attrezzature” (includendole nel beneficio) e altre quali “costruzioni” (escludendole dal beneficio).

DISPARITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI AUSILIARI. È possibile che emergano casi di differenti interpretazioni dello stesso impianto di servizio. Si pensi al caso in cui un impianto ausiliario sia funzionale alla corretta conservazione delle merci contenute nel magazzino: la Circolare del MISE n. 177355 del 23 maggio 2018 ammetterebbe i relativi costi, mentre la Risoluzione n. 62/E/2018 sembrerebbe escluderli, in quanto escluderebbe questo caso dalla situazione (agevolata) di sovradimensionamento degli impianti tecnici di servizio rispondenti a straordinarie esigenze di eventuali utilizzatori.

Il documento di approfondimento
Value Target ha redatto un documento di approfondimento sul tema legato all’inserimento delle scaffalature nella categoria delle “costruzioni” e alla loro esclusione dal beneficio.

In particolare, il documento di approfondimento riporta una “checklist” contenente alcune caratteristiche rilevanti, utili per supportare il soggetto beneficiario nella classificazione delle scaffalature di un magazzino autoportante, che ha l’obiettivo di verificare alcune caratteristiche, ad esempio:

– Planimetria catastale;

– Progettazione del sistema scaffale/automatismo;

– Progettazione del layout del magazzino;

– Scaffalature e peculiare processo produttivo;

– Verifica proprietà delle scaffalature (eg., sono “smontabili” e trasportabili senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connesse?);

– Certificazione CE.



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