Bonus Formazione 4.0: Credito d’Imposta per Attività 2018

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il Credito d’Imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (di seguito, il “Bonus Formazione 4.0”) ha trovato piena operatività. Introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi da 46 a 56 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e reso attuativo con il Decreto Interministeriale del 04 maggio 2018, l’incentivo fiscale automatico (nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel 2018 e fino ad un massimo di €. 300.000,00 a singolo soggetto beneficiario) assume un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo innovativo e per il recupero della competitività internazionale da parte delle imprese italiane, ma rischia di essere fortemente danneggiato da lungaggini regolamentari e complessità burocratiche.

Il Bonus Formazione 4.0 mira a sostenere le aziende che investono nella formazione del personale dipendente sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie abilitanti, intese come quelle di rilevanza e funzionalità per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Stimolando gli investimenti sulla formazione negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione nonché della vendita e marketing, l’incentivo fiscale si pone l’obiettivo di agevolare le imprese nel cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

In generale, il Bonus Formazione 4.0 è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dall’attività economica esercitata (compresi i settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli), dal regime contabile adottato nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. L’incentivo fiscale si applica anche agli enti non commerciali residenti, ma solo nel caso in cui questi realizzino attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. Si applica altresì alle aziende residenti all’estero, ma con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

Restano esclusi dal beneficio gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale nonché gli esercenti arti e professioni. Restano altresì escluse dal beneficio le imprese in difficoltà, così come definite dalla normativa vigente.

Il Bonus Formazione 4.0 spetta nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018, fino ad un massimo di €. 300.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

L’incentivo fiscale ha durata temporanea e si applica esclusivamente con riferimento alle attività di formazione svolte:
– Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
– Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento UE per la concessione di aiuti alla formazione.

La base di calcolo è il costo aziendale del personale dipendente per il periodo (ore o giornate) in cui è occupato nelle attività formative agevolabili. Il costo aziendale è da intendersi al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali (compresi i ratei del TFR, le mensilità aggiuntive, le indennità di trasferta, le ferie e i permessi relativi alle specifiche attività di formazione).

Il Bonus Formazione 4.0 non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi. Non è soggetto né al limite annuale di €. 250.000,00 per l’utilizzo dei Crediti d’Imposta né al limite massimo di compensabilità dei Crediti d’Imposta e contributi di €. 700.000,00.

Il beneficio si applica nel rispetto delle normative europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

Sono ammessi al Bonus Formazione 4.0 gli investimenti effettuati sulle sole attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0:
– Big data e analisi dei dati
– Cloud e fog computing
– Cyber security
– Simulazione e sistemi cyber-fisici
– Prototipazione rapida
– Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
– Robotica avanzata e collaborativa
– Interfaccia uomo-macchina
– Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
– Internet delle cose e delle macchine
– Integrazione digitale dei processi aziendali

Le tecnologie abilitanti sono valide ai fini del beneficio a condizione che siano applicate negli ambiti:
Informatica (nr. 9 voci dettagliate dalla normativa)
Tecniche e Tecnologie di Produzione (nr. 88 voci dettagliate dalla normativa)
Vendita e Marketing (nr. 9 voci dettagliate dalla normativa)

Per essere ammissibili al Bonus Formazione 4.0, le attività formative sulle tecnologie 4.0 devono necessariamente essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Rientrano tra le spese legittime per la fruizione dell’incentivo fiscale anche quelle relative al personale dipendente ordinariamente occupato, in uno degli ambiti aziendali interessati, nelle vesti di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. In tali casi, è previsto un limite massimo di spesa pari al 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Rispetto ai destinatari delle attività formative ammissibili, la normativa precisa:
– Il personale dipendente è solo quello titolare di un rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato), cui sono rivolte principalmente le attività di formazione (in quanto discente).
– I lavoratori con contratto di apprendistato rientrano nell’agevolazione per l’attività formativa concernente la sola acquisizione di conoscenze e competenze nelle tecnologie abilitanti.
– Gli altri collaboratori, legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato, possono partecipare alle attività formative, ma restano irrilevanti ai fini del calcolo del beneficio.

Non sono ammissibili al Bonus Formazione 4.0 gli investimenti effettuati sulla didattica ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per adeguarsi ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione (salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente…).

Per l’anno 2019, le risorse stanziate sugli investimenti effettuati dalle imprese nella formazione del personale dipendente rispetto alle tecnologie 4.0 ammontano ad €. 250.000.000,00.

Per garantirsi la fruizione del Bonus Formazione 4.0, le imprese sono chiamate a svolgere una serie di attività consigliabili e/o obbligatorie:
Analizzare la fattibilità ed individuare un piano di formazione (compatibile con l’ambito oggettivo previsto dalla norma), che comprende indicazioni su docenti o tutor incaricati (interni o esterni), dipendenti destinatari (con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato), costo aziendale per il personale impiegato, durata indicativa e complessiva del progetto.
Avviare le trattative con le organizzazioni sindacali, al fine di pattuire contratti collettivi aziendali o territoriali sulle attività di formazione agevolabili (da depositare, per via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente).
Rilasciare a ciascun dipendente una dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa, in cui sia attestata l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione degli ambiti aziendali nei quali sono applicate le conoscenze e le competenze acquisite o consolidate.
Ottenere la certificazione dei costi di formazione dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, operante secondo i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Richiesta anche alle aziende non soggette a revisione e prive di collegio sindacale, la certificazione prodotta deve essere allegata al bilancio e deve attestare: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al beneficio entro il limite massimo di €. 5.000,00. Restano escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Predisporre e conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte e la corretta quantificazione del beneficio spettante, anche in funzione del rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla disciplina comunitaria in materia.
Redigere, a cura del formatore interno o esterno (rispettivamente docente o tutor oppure soggetto accreditato o Università), una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività didattiche svolte. La relazione deve essere conservata insieme con i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e dal soggetto formatore (interno o esterno).

Il Bonus Formazione 4.0 spetta in maniera automatica (in fase di redazione del bilancio): il beneficio matura con il sostenimento delle spese ammesse all’agevolazione, senza che sia necessario presentare un’apposita istanza di accesso.

L’incentivo fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione (con invio, per via telematica, del modello F24 all’Agenzia delle Entrate) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti: per i soggetti solari che investono nel 2018, il Bonus Formazione 4.0 potrà essere compensato a partire dall’anno 2019. Il beneficio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi concernente il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili nonché in quelle relative agli archi temporali successivi, fino al completo esaurimento dell’importo spettante.

Il Bonus Formazione 4.0 non è collegato alle spese effettuate sui beni cui si applicano le altre agevolazioni previste dal Piano Impresa 4.0: le aziende possono utilizzare l’incentivo fiscale anche se non hanno effettuato investimenti in macchinari o in tecnologie 4.0 interessate da Superammortamento e Iperammortamento oppure dalla Nuova Sabatini.

Le attività di controllo, in ordine alla corretta fruizione dell’incentivo fiscale, sono demandate all’Agenzia delle Entrate: le verifiche verranno effettuate sulla base della documentazione esibita dall’impresa beneficiaria. Nel caso in cui l’Autorità competente accertasse che il Bonus Formazione 4.0 è stato fruito indebitamente, si provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto stabilito per legge.

La piena operatività del Bonus Formazione 4.0 ha rappresentato un passaggio importante nel Piano Nazionale Impresa 4.0: l’incentivo fiscale automatico è infatti finalizzato alla generazione e al rafforzamento di competenze necessarie per abilitare gli investimenti a maggior contenuto di innovazione nelle imprese nonché alla valorizzazione della formazione dei lavoratori nelle strategie di recupero della competitività internazionale da parte delle aziende italiane. A tal proposito, lo stesso Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Carlo Calenda, ha dichiarato: «Con l’operatività del Credito d’Imposta Formazione 4.0… il Piano Impresa 4.0 completa il pilastro delle competenze dopo quello del supporto agli investimenti tecnologici. Un lavoro di due anni che ha visto la collaborazione del Governo con associazioni d’impresa, sindacati, Università e che fa del piano italiano il più consistente e articolato in Europa».

Il valore fondamentale e positivo della misura agevolativa per il Piano Nazionale Impresa 4.0 rischia di essere inficiato dalle lungaggini e complicazioni burocratiche con cui lo stesso Bonus Formazione 4.0 è divenuto effettivamente operativo e fruibile.

Rispetto a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, l’area politiche fiscali di Confindustria ha redatto una Nota di Aggiornamento (datata 03 agosto 2018), in cui emergono alcune criticità, condivise dalla stessa Value Target:
– Consorzi e reti d’impresa non sono contemplati nella normativa, ma dovrebbero rientrarvi a pieno titolo quali soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale.
– Dato l’elevato tecnicismo della materia riguardante le tecnologie abilitanti, sarebbe utile individuare un organismo specificamente abilitato a rispondere agli interrogativi delle imprese.
– Anche se compensabile a partire dal 2019, l’utilizzo del beneficio è ristretto poiché subordinato all’adempimento degli obblighi di certificazione contabile.
– Benché non sia esplicitato, sarebbe ragionevole considerare dipendenti anche i soggetti con rapporti di somministrazione e con rapporti assimilabili al lavoro dipendente.
– Tenuto conto dei ritardi normativi, sarebbe auspicabile considerare agevolabili le spese che difettano di un preventivo accordo aziendale o territoriale.
– Se le attività formative nel contratto collettivo possono derivare da opportune integrazioni di contratti già siglati e depositati, tale perfezionamento dovrebbe riguardare anche solo la formazione.

Sempre in accordo con Confindustria, Value Target teme che il ritardo nella pubblicazione del Decreto Interministeriale del 04 maggio 2018 possa aver paralizzato la pianificazione degli investimenti in formazione 4.0: le imprese hanno sospeso ogni iniziativa in attesa di un quadro definitivo di certezze regolamentari. Anche se risultano valide ai fini dell’incentivo fiscale le spese per le attività di formazione già effettuate a partire dal 01 gennaio 2018, il complesso insieme dei parametri di ammissibilità stabiliti dalla normativa lascia presumere che le attività formative si concentreranno soprattutto nell’ultima parte dell’anno in corso.

Value Target sottolinea infine che il Bonus Formazione 4.0 sembra mutuare l’operatività dai Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua (organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali), ma finisce per renderne l’operatività inutilmente troppo ostica.

Sempre aggiornata sugli sviluppi della normativa nonché sempre attiva nelle discussioni critiche tra gli addetti ai lavori, Value Target offre un servizio di consulenza e assistenza sartoriale e completo sul Bonus Formazione 4.0: rilevate le esigenze specifiche del Cliente, supervisionerà l’intero iter procedurale (dalla raccolta dei dati preliminari agli eventuali controlli dell’Autorità competente), fino all’effettivo ottenimento del beneficio.



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