Innovazione di Processo e R&S (Risoluzione AdE 46/E/2018): Criticità

Con la Risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 (di seguito, la “Risoluzione 46/E/2018”), l’Agenzia delle Entrate e il MISE, interpellato per una valutazione di natura tecnica, hanno fornito un parere a fronte di una richiesta da parte di un’azienda in merito all’ambito applicativo della normativa riguardante il Credito d’Imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di seguito, “Credito d’Imposta per R&S”).

La Risoluzione 46/E/2018 ha evidenziato alcune distonie interpretative rispetto ai principi sui quali il Credito d’Imposta per attività di ricerca e sviluppo fonda le sue origini.

1. Rimando al solo Manuale di Frascati
Il rimando al Manuale di Frascati (OCSE 2015) come unico metro di valutazione delle attività ascrivibili alla R&S rischia di essere fuorviante ed erroneamente preso a riferimento:

– La normativa italiana riguardante il Credito d’Imposta per R&S attualmente in vigore (art. 3 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, in seguito modificato dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014) rimanda al Manuale di Frascati (OCSE 2015) solo nella sezione dedicata alla definizione delle intensità massime di aiuto, ma in questa sede si ricorda che attualmente, a differenza del passato, tale normativa non distingue più l’intensità del beneficio per le diverse fasi della R&S, che è la medesima per tutte le categorie di attività ammissibili.

– La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 e successive integrazioni (di seguito, la “Circolare 5/E/2016”), che fornisce le disposizioni operative necessarie alla corretta definizione del beneficio, non cita mai espressamente il Manuale di Frascati (OCSE 2015), né come norma di riferimento, né come interpretazione applicativa.

2. Innovazione intesa in senso assoluto e non come parametro della R&S
Il messaggio che sembra emergere dalla Risoluzione 46/E/2018 è che l’innovazione debba essere intesa in senso assoluto e non come parametro della R&S:

– La Risoluzione 46/E/2018 pare sostenere che l’innovazione sia da intendere in senso assoluto rispetto all’intero settore di appartenenza o a standard tecnologici di riferimento oppure ancora rispetto a progetti di R&S in corso.

– Il percorso logico che ha condotto la Commissione europea all’individuazione delle attività di R&S passa invece attraverso la declinazione del concetto di innovazione: in particolare, il rilievo dato all’innovazione discende dall’adesione ad una definizione di R&S proprio del Manuale di Oslo (OCSE 2005).

– Il Manuale di Oslo (OCSE 2005) rappresenta la base concettuale e metodologica per la misurazione dell’innovazione svolta dalle imprese e pone l’innovazione quale parametro dell’indagine volta ad individuare lo sforzo delle stesse nell’elevare il processo ed il prodotto della propria attività, accrescendo quindi la competitività del sistema: in tal senso l’innovazione è intesa quindi non in senso assoluto, in quanto sarebbe impossibile per le aziende essere a conoscenza dell’intero universo di tecnologie, processi, prodotti presenti sul mercato e oggetto di R&S.

– Questo concetto peraltro non è presente né nella normativa riguardante il Credito d’Imposta per R&S attualmente in vigore né nella Circolare 5/E/2016.

3. Esclusione degli investimenti per attività caratteristiche
Dalla lettura della Risoluzione 46/E/2018, emerge che gli investimenti in beni impiegati nella realizzazione di attività caratteristiche dell’impresa non siano qualificabili come attività di R&S:

– Se questa tesi fosse considerata veritiera, solo le società che svolgono attività di R&S destinate a settori di attività diversi da quella caratteristica potrebbero usufruire del Credito d’Imposta per R&S.

– Di nuovo, questo concetto non è mai stato espresso né nella normativa riguardante il Credito d’Imposta per R&S attualmente in vigore né nella Circolare 5/E/2016.

– Esemplificativo di questo concetto è il caso di un’azienda farmaceutica, che sviluppa nuovi farmaci e/o molecole: la loro realizzazione non potrebbe essere considerata R&S, in quanto riguarderebbe attività caratteristiche dell’impresa.



Contattaci

Value Target offre gratuitamente lo studio preliminare di prefattibilità per capire quali sono le migliori opportunità per la tua azienda. Contattaci per saperne di più.

    Accetto i termini della privacy policy