30 Giu 2017 Start Up Innovative: Un Anno in più di Benefici
È stata convertita in legge la manovra che proroga di un anno il regime agevolativo di cui godono le start up innovative: il limite temporale passa da quattro a cinque anni. La modifica elimina il disallineamento temporale esistente tra la durata massima quinquennale della qualifica di Start Up Innovativa e la durata massima quadriennale dell’intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società. La cosiddetta “Manovra Correttiva 2017”, è contenuta nel Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 (recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”).
Modificato dall’art. 57, comma 3-ter, il nuovo comma 4 dell’art. 31 del Decreto-Legge n. 179/2012, dispone quanto segue: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi».
Interessate da molteplici misure agevolative, le start up innovative sono tali se soddisfano i seguenti requisiti obbligatori (oltre ad almeno uno di quelli facoltativi): costituzione inferiore ai cinque anni, sede principale in Italia (oppure in Stato europeo, con sede produttiva o filiale italiana), fatturato annuo inferiore a cinque milioni di Euro, mancanza di utili distribuiti e di quotazione sul mercato, trattamento di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico come oggetto sociale esclusivo o prevalente, origine non riconducibile a fusione, scissione societaria o cessazione di (ramo di) azienda.