
01 Ago 2024 TRANSIZIONE 5.0
☀ UN’ESTATE DI TRANSIZIONE (5.0)
📃 Dopo tanta attesa ed un lungo iter normativo, il 24 luglio è uscito finalmente il Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0 al quale mancano ancora le linee guida tecniche per sviluppare la misura, nonché la pubblicazione sul sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dei modelli per l’invio delle comunicazioni e certificazioni per l’accesso all’incentivo, oltre all’operatività della piattaforma informatica di riferimento.
🔜 A giorni si dovrebbero sciogliere tutte le suddette attese e dovrebbe essere consentito alle imprese di utilizzare la misura per raggiungere gli obiettivi del relativi all’Investimento Transizione 5.0 previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea (ECOFIN) dell’8 Dicembre 2023.
✅ Sono confermate:
🔋 le aliquote agevolative differenti per le Imprese che decideranno di sviluppare progetti per il risparmio energetico, sino ad un beneficio di credito di imposta pari al 45% del costo sostenuto, a cui si possono aggiungere le maggiorazioni attivabili in caso di impianti fotovoltaici particolarmente efficienti che possono maggiorare l’aliquota fino al 140%, anche in siti diversi da quello dove l’investimento viene effettuato (“anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 Novembre 2021, n. 199);
🔹 La determinazione del credito d’imposta Transizione 5.0 in relazione:
💼 all’importo del progetto di innovazione 5.0, sino ad un massimo di 50 milioni per anno di completamento dell’investimento;
🔋 all’entità del risparmio dei consumi energetici annuali conseguibili attraverso investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva – per almeno il 3% – o al processo interessato dall’investimento – per almeno il 5%.
✅ Le buone notizie:
🔹 il credito d’imposta 4.0 rimane accessibile in caso di mancato perfezionamento della procedura 5.0;
💰 il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali (non PNRR) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche del fatto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
🎗 la qualifica dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche è stata allargata anche agli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché ai periti industriali iscritti all’albo professionale nelle sezioni “Meccanica ed Efficienza Energetica” e “Impiantistica Elettrica ed Automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi;
🎓 i costi derivanti da attività di Formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica restano costi eleggibili.
📃Per leggere il testo del Decreto_attuativo_Transizione_5.0
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